Organismo di Mediazione e Conciliazione - Concilio Srl


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La procedura

La mediazione

La procedura di mediazione è molto semplice, e nulla ha a che vedere con un complicato processo avanti un Giudice.
Infatti una volta compilata la Domanda di Mediazione, il Regolamento e le Indennità, tutte scaricabili in forma editabile nel nostro sito, si dovrà depositarle sottoscritte presso una sede dell’Organismo, unitamente al pagamento.

Sarà poi
nostra cura comunicare alla parte avversa (cd parte chiamata) così come a voi la data e l’ora della sessione ed il Mediatore designato.

Lo scopo della mediazione
è quello di procedere il più presto possibile, senza fronzoli od inutili rinvii, per questo la normativa prevede che tutta la procedura si debba concludere nel termine massimo di quattro mesi dalla data del deposito della domanda.

E per ciò non vi troverete una sessione avanti il Mediatore fissata a 7-8 mesi di distanza, come in un processo davanti ad un Giudice, ma anche a
2-3 settimane.

Una volta che la parte avversaria è stata regolarmente chiamata alla sessione, potrà presentarsi depositando presso la nostra sede indicata nella comunicazione ricevuta, la cd Domanda di Adesione, il Regolamento e le Indennità, tutte scaricabili in forma editabile nel nostro sito, e si dovrà depositarle sottoscritte presso la sede dell’Organismo indicata, unitamente al pagamento.

A questo punto il giorno fissato, le parti si incontrano avanti il Mediatore,
il quale procede nel modo più informale e celere possibile.

Il Mediatore può anche nominare un proprio perito (ad esempio per danni alla persona quantificabili solo da un medico, o per una stima dei danni in un appartamento quantificabili da un geometra) nel caso in cui lo ritenga strettamente necessario, e nel nostro Regolamento è previsto che le parti si obblighino al pagamento dello stesso qualora il Mediatore ritenga necessario per la soluzione della questione, e così in detto atto vengono indicati i criteri per la liquidazione delle spese dello steso perito.

Il Mediatore
può ricevere le parti in una sessione separata e riservata, di cui l’altra parte nulla deve sapere su cosa si dicono.

Cosa significa?

Significa che
la Legge ha attribuito al Mediatore questo potere che nessun Giudice ha per tentare di risolvere la problematica sottopostagli.

In pratica ogni parte può chiedere al Mediatore di parlare con lui in via privata e dirgli quello che ritiene utile. Si veda un esempio: Se vengo chiamato per un risarcimento danni di € 10.000,00 e so che in parte ho ragione –spiegandogli i motivi- ma in parte anche torto, posso chiedere al Mediatore di effettuare una proposta di conciliazione per una somma di € 5.000,00, ma senza dover poi specificare quali sono le mie ragioni alla parte avversaria, cioè tenendosele per sé.
Ovviamente le richieste dovranno essere verbalizzate, ma l’altra parte non potrà mai sapere cosa vi siete detti.

Una volta che il mediatore è in possesso di
tutti gli elementi utili formulerà una proposta conciliativa e la comunicherà alle parti: se presenti a verbale, altrimenti la riceverete al vostro indirizzo email o per posta.
Se la proposta viene accettata dalle parti, la stessa viene sottoscritta da voi e dal mediatore ed una volta portata all’Omologazione presso la Presidenza del Tribunale costituisce
Titolo Esecutivo.
Per chi non sapesse cos’è un Titolo Esecutivo, in materia Giudiziaria, è come se fosse una Sentenza di un Giudice divenuta ormai irrevocabile,
poiché non esiste appello all’Omologazione del Verbale di Mediazione.
E quindi potrete subito procedere a chiedere all’altra parte quanto vi spetta (nel caso non rispettasse quanto previsto e sottoscritto).

E tutto ciò in quanto tempo? Si ripete, nel massimo di quattro mesi, non di anni.


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