La mediazione è uno strumento di definizione delle controversie, capace di offrire soluzioni rapide ed economiche alle liti.
Dal marzo 2011 il legislatore ha reso obbligatorio il tentativo di Conciliazione in diverse materie, ciò sta ad indicare che nei casi qui elencati non ci si può rivolgere direttamente al Giudice senza aver prima intrapreso la Mediazione.
Altre materie si aggiungeranno a partire dal marzo 2012.
La Conciliazione è rapida perché deve concludersi entro 4 mesi dal deposito della domanda.
La Conciliazione è economica ed ha costi certi
A questo proposito,
Forse in pochi sanno che…….
Sarà per una conoscenza poco approfondita in materia di Mediazione che di fatto si sottovalutano o non si tengono nemmeno in considerazione alcune norme e problematiche ad essa direttamente riferita che comportano importanti conseguenze.
LE SPESE DI GIUSTIZIA
L'art. 13 Dlgs 28/2010 prevede che il Giudice, qualora la parte istante la mediazione risulti vittoriosa nel Giudizio ordinario, condanni la parte chiamata non solo alle spese del processo ma anche alle spese della mediazione, del CTU nominato nella procedura di mediazione nonché obbligatoriamente al pagamento di un importo pari al contributo unificato ed alla consequenziale tassa di registro.
Da ciò si evince chiaramente che la parte "perdente" il giudizio e che non ha accettato di partecipare alla mediazione o non ha aderito alla proposta del mediatore dovrà pagare, di fatto e come in succitate premesse, ben sei volte, cioè:
- le spese del proprio legale;
- le spese del legale avversario;
- le spese della mediazione;
- le spese della Consulenza del perito nella procedura di mediazione;
- le spese di un ulteriore importo pari al contributo unificato della causa;
- le spese di pagamento della tassa di registro della causa.
IL RISPARMIO E L'ESENZIONE DA TASSE
L'art. 17 del Dlgs 28/2010 prevede poi che:
"Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".
Ciò significa, in euro, che nulla è dovuto oltre a quanto sin dall'inizio stabilito nelle tariffe dell'Organismo.
Ed ancora:
"Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di 50.000 euro, altrimenti è dovuta nella parte eccedente".
Questa norma, quasi sconosciuta, è di enorme portata, basti un esempio:
In una controversia relativa ad una posizione immobiliare, ad esempio per vizi del bene compravenduto, nel caso raggiunga un accordo con la parte avversaria sino all'importo di € 50.000,00 nulla si deve per la registrazione, ma eventualmente solo per la parte eccedente.
Se si aggiunge poi che l'art. 11 del Dlgs prevede che in queste situazioni possa intervenire (per i soli effetti della Trascrizione dell'immobile) anche un Notaio per l'autentica delle firme del Verbale di Accordo e che l'Omologazione nulla costa, si parla di una aliquota minima e quindi di un risparmio- del 3% sulla prima casa, pari ad € 1.500 sino al 10% pari ad € 5.000,00.
Eppoi: al Notaio si dovrà pagare solo l'autentica delle firme e non il Rogito: si parla di un risparmio secco da e 1.500,00 sino ad un limite non precisato.
In altri termini: complessivamente almeno € 3.000,00 subito risparmiati e senza dover fare una causa che dura anni.
- Il medesimo discorso vale per un qualsiasi contenzioso che necessiti di registrazione.
IL CREDITO D'IMPOSTA
L'art. 20 del Dlgs prevede poi un altro punto del tutto sconosciuto ai più: il Credito d'Imposta.
Detto articolo prevede che qualora le parti hanno aderito alla mediazione e questa abbia avuto successo hanno diritto ad un credito d'imposta sino ad € 500,00, ed a € 250,00 in caso di insuccesso.
Cosa significa, sempre in semplici euro?
Se ad esempio si prendono gli esborsi per una mediazione del valore, per materie obbligatorie, tra € 10.000 ed € 25.000,00 che costa € 360,00 per indennità ed € 40,00 per spese di avvio, oltre IVA così per € 480,00 complessive detratto alla fine dell'anno in dichiarazione dei redditi il Credito d'imposta che vale sino ad € 500,00, la Mediazione non costa proprio nulla!!!
Ciò proprio perché il Credito d'Imposta è un "credito" che voi avete nei confronti dello Stato al momento del pagamento delle tasse.
LA MEDIAZIONE COME ALTERNATIVA ALL'ATP
Chi ha dovuto procedere giudizialmente con un Accertamento Tecnico Preventivo, in teoria procedimento d'urgenza, si sarà reso conto che:
- Spesso la procedura non è nei termini della dovuta urgenza rispetto alla fattispecie;
- I tempi tra il deposito Ricorso, notifica alla controparte e data fissata per l'udienza siano in alcuni Tribunali, tra il mese e i due;
- Una volta giunti all'udienza ne viene fissata un'altra per il Giuramento del CTU e che al perito, anche per casi banali, venga assegnato un termine di 90 giorni per il deposito della perizia.
- Le spese liquidate al CTU siano spesso esorbitanti;
- Ultimamente il Contributo Unificato è stato elevato, e di molto;
- Quindi, tutto ciò sommato, normalmente passano diversi mesi dall'inizio della procedura;
La mediazione con richiesta di CTU e di formulazione della Proposta, è una più che valida alternativa all'ATP, poiché:
- La parte Istante può, al momento del deposito della Domanda di Mediazione, chiedere al nostro Organismo che gli venga fissata a brevissimo la sessione (dicasi anche 15/20 giorni) e contestualmente richiedere subito una CTU, assumendosi gli oneri del caso;
- Ciò comporta che dopo detti 15 giorni vi potrà essere l'impegno del CTU alla prima sessione e che il Mediatore gli assegni anche 30 giorni per il deposito della stessa, e non tempi biblici come in Tribunale;
- Quindi dopo circa due mesi dall'inizio della procedura, il Mediatore in forza della CTU depositata possa formulare la Proposta, che come sopra, parte aderente o contumace dovrà guardarsi bene dal non accettare, visti i rischi che correrà in via processuale;
- Se la proposta viene accettata si risparmieranno anni di procedura avanti un Tribunale.
- In ogni caso, qualora la Proposta del Mediatore non fosse accettata, essendo i CTU del nostro Organismo gli stessi del Giudice di Pace o del Tribunale (è obbligo di Legge), molto raramente un Giudice nell'eventuale Giudizio di Merito disporrà una rinnovazione di una CTU: non vi è motivo alcuno.
Ed in tal caso sarebbe comunque circa un anno risparmiato in Tribunale come ben sanno tutti gli Avvocati (tra rinvio di udienza per il Giuramento del CTU, Udienza del giuramento, termine per il deposito della perizia e successiva udienza).
E i Costi? Tenuto conto del Credito d'Imposta, come sopra, più che dimezzati rispetto ad una procedura Giudiziale.
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